In applicazione del D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021, si è reso necessario modificare le norme che riguardano il tesseramento di minorenni. Le novità introdotte dall’art. 16 del Decreto, si possono così riassumere:
- la richiesta di tesseramento di atleti con meno di 18 anni deve essere SEMPRE sottoscritta da almeno uno dei due genitori; la legge inoltre prevede che, in caso di disaccordo tra i genitori (o di esercizio della responsabilità genitoriale difforme dalle decisioni concordate), si applicano le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. In sintesi: in caso di permanente disaccordo tra i due genitori circa il tesseramento del figlio minore, sarà infine il Giudice a stabilire cosa fare.
- il tesseramento di minori che abbiano compiuto almeno 12 anni deve essere SEMPRE contro-firmato, per consenso, anche dallo stesso tesserato. Volendo sintetizzare ulteriormente: la richiesta di tesseramento non può mai essere firmata solo dal ragazzo minorenne, ma anche da uno dei genitori; allo stesso modo, per i ragazzi sopra i 12 anni, la richiesta non può essere firmata solo dal genitore, ma deve esservi anche il consenso scritto del minore.
Pertanto la modulistica presente sulle piattaforme del CSI è stata uniformata alla Legge vigente, inserendo il doppio campo di firma.